Tribunale di Aosta
E p.c. Consiglio Superiore della Magistratura, Ministro della Giustizia, Presidente della Repubblica
Memoria Difensiva
N. 01/06 R.G.N.R.
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Per l’Avv. Dolce Calogero, nato a Vicari, il 14/05/63 e residente in Palermo Via F. Turati, 11
premesso
- che in data 20/01/06, la Polizia di Stato – Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Sicilia, notificavano Decreto di Sequestro, Ordine di Esibizione e Consegna, del Conto Corrente n. 11029 U presso l’agenzia n. 1 di Palermo della Banca Antonveneta;
- che la convalida di detto sequestro non è mai stata notificata ne al sottoscritto difensore ne all’indagato Avv. Calogero Dolce, motivo per il quale si eccepisce sin d’ora la totale nullità di ogni atto del procedimento;
- che nell’immediatezza del sequestro l’Avv. Dolce forniva, per mezzo di memoria difensiva, ampia prova della sua totale estraneità ai fatti contestati, fornendo ogni minimo dettaglio su come terze persone, di cui è stato fornito nome, indirizzo e posta elettronica, hanno posto in essere, anche ai danni dell’Avv. Calogero Dolce una serie di raggiri che hanno visto unica vittima lo stesso Dolce, in particolare: che l’ipotesi accusatoria da cui scaturisce decreto di sequestro si basa su una presunta truffa e accesso a dati informatici non autorizzato che sarebbe stato commesso in Aosta in data 21-24-25 e 27 dicembre 2005, in particolare si fa riferimento al fenomeno detto “phishing” cioè, la comunicazione dei dati di accesso al proprio conto corrente online a terzi a seguito di email apparentemente inviate dallo stesso istituto bancario, (il termine phishing deriva dall’inglese pescare, cioè con l’invio di migliaia di email qualcuno prima o poi abbocca come un pesce in questa truffa). La seconda fase del “phishing” consiste nel procacciamento di altri ignari soggetti, che dietro compenso, credendo che si tratti (come nel caso de quo) di un lavoro onesto, si impegnano con delle Società che hanno la parvenza di essere serie e consolidate, in genere con sede negli Stati uniti o comunque all’estero, a ricevere bonifici sul proprio conto corrente e a ritrasferire la somma via Western Union a soggetti in genere residenti nei paesi dell’Est Europeo (notoriamente le banche dell’est europeo sono poco affidabili ed in realtà le grandi imprese o società preferiscono canali diversi da quelli canonici bancari). Il compenso in genere viene determinato in una percentuale che varia dal 5% al 10% dell’importo della transazione.
- Ebbene, fra le diverse email che l’Avv. Dolce riceve quotidianamente, nel mese di dicembre del 2005, riceveva una email all’indirizzo di posta elettronica judo@tiscali.it in uso esclusivo all’Avv. Calogero Dolce, con una proposta contrattuale, l’indirizzo di provenienza era di un certo Nick Ruthman (email: job@safesaleinc.net) che oltre a descrivere la natura della prestazione richiesta, inviava il link, da come si evince dalle copie delle email che si allegano che ben avrebbe potuto verificare il P.M. procedente, con il contratto da sottoscrivere, chiedendo altresì la copia di un documento di identità dell’Avv. Dolce. Tale Mr. Ruthman si qualifica come coordinatore della Safe Sales Inc. con sede in 350 5th Ave, Empire State Building, NY 10118, USA, Tel. 212-381-0110.
- Fra l’altro l’Avv. Dolce, ignaro di questa truffa e ritenendolo aderente alla propria attività professionale (fra i diversi incarichi l’Avv. Dolce è il liquidatore di una società finanziaria, legale di fiducia con procura generale alle liti di diverse società finanziarie, vedi solo a titolo esemplificativo, “OMISSIS” aderiva a tale proposta contrattuale, anche se scritto in lingua inglese è stato ben inteso dall’Avv. Dolce il quale parla in maniera fluente l’inglese, il francese, lo spagnolo e il russo.
- Venivano ricevuti n. 4 bonifici bancari, cadauno di € 1.000 e prontamente, l’Avv. Dolce, si attivava per il trasferimento di tali somme al sedicente cliente della Safe Sales Inc., tale Vasily Petrov residente in San Pietroburgo, Russia, tale operazione non riusciva poiché nelle more che il saldo divenisse liquido e non solo contabile, interveniva il sequestro del conto corrente bancario. Di tutto ciò si allegano stampe delle email intervenute fra l’Avv. Dolce, indirizzo di posta elettronica: judol@tiscali.it e Mr. Nick Ruthman indirizzo di posta elettronica job@safesaleinc.net e contratto, già agli atti. Si sottolinea altresì che è stato chiesto dallo stesso Avv. Calogero Dolce al P.M. procedente di verificare attraverso il provider Tiscali SpA, che detiene nella propria memoria informatica copia di tali email, di verificare, attraverso i propri consulenti informatici, ulteriore copia delle email sopra indicate, ma nulla di tutto ciò è stato fatto, anche in considerazione del fatto che le indagini, a parer di questa difesa non sono state approfondite, in considerazione anche che la data del fatto corrisponde al 27 dicembre 2005 e la chiusura delle indagini porta la data del 17 gennaio 2006 e in considerazione anche delle festività natalizie ci si chiede come siano state svolte le indagini che portano ad affermare la responsabilità penale dell’Avv. Dolce.
- Un dato è assolutamente certo, l’Avv. Dolce non si è mai intromesso in nessun sistema informatico e ne tantomeno in quello della banca del Sig. Long Bruno, un attento esame dimostrerà che sono stati soggetti terzi e alla totale insaputa dell’avv. Dolce ad operare sui sistemi informatici di detto istituto bancario, infatti ogni connessione nella rete internet lascia delle tracce, cosiddetto IP che in genere è un numero identificativo univoco e che corrisponde ad una determinata utenza indicandone anche il luogo geografico, si chiede che al più presto venga effettuato tale tipo di accertamento per verificare che chiunque sia stato non è stato certo l’Avv. Calogero Dolce e stupisce enormemente come sia stata formulata tale ipotesi con tale estrema facilità, ci si riserva sin d’ora di proporre denuncia per calunnia contro soggetti che hanno indicato come l’Avv. Dolce l’autore di tale reato e in particolar modo nei confronti del Sig. Long Bruno.
- Discorso a parte merita il “modus operandi” mantenuto nel corso dell’indagine, appare illegittimo o comunque non rispettoso delle norme di procedura, infatti:
1) Nonostante l’Avv. Calogero Dolce abbia nominato un proprio difensore di fiducia in sede di identificazione, come detto prima, la convalida del sequestro non è stata notificata ne all’Avv. Dolce ne al proprio difensore;
2) A seguito di istanza di revoca di sequestro (di cui parleremo dopo) il rigetto veniva notificato (con una motivazione di appena 9 parole sic.) all’Avv. Calogero Dolce e non al Suo difensore di fiducia, ma bensì nonostante l’Avv. Dolce aveva già da tempo nominato il proprio difensore di fiducia, all’Avv. A. Lizzio, nominato difensore di ufficio in quanto l’Avv. Dolce, indagato, risultava privo di difensore!!!;
3) Le indagini, per una ipotesi accusatoria così grave, venivano concluse il 17 gennaio e cioè in appena 15 giorni lavorativi. La notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, di cui veniva fatta copia conforme all’originale in data 8 giugno 2006, veniva notificata il 16 giugno 2006, e cioè a distanza di circa 6 mesi, questa volta non veniva notificata al difensore di ufficio, ma al difensore di fiducia!!!;
- In data 4 – 8 aprile 2006 l’Avv. Calogero Dolce presentava a mezzo raccomanda a.r. istanza di revoca di sequestro del conto corrente bancario di cui sopra, il rigetto veniva motivato, in calce all’istanza, “si respinge in quanto allo stato sussiste esigenza probatoria”;
- Ci si chiede inoltre come mai dei soggetti (il Sig. Long Bruno) hanno fornito a terzi i propri dati di accesso? Sono stati complici in buona fede o in mala fede? Davvero sono stati così sprovveduti quando qualsiasi istituto bancario dice molto chiaramente di non fornire mai i propri dati a nessuno? Se tali soggetti sono stati ingannati (??) in un senso, perché non è possibile che anche l’Avv. Calogero Dolce non sia stato a sua volta ingannato con una proposta contrattuale molto aderente al proprio lavoro? Crediamo che ci sia una certa responsabilità, se non proprio giuridica a parte forse quella della calunnia, una responsabilità determinata dalla estrema leggerezza, negligenza e colpa grave derivata dalla loro volontaria cessione dei propri dati a terzi estranei e che hanno determinato questo stato di cose che oggi colpisce solo l’Avv. Dolce il quale è sicuramente estraneo ai fatti contestati e che è il soggetto che ha meno, anzi, nessuna responsabilità.
- Si precisa che l’Avv. Dolce sin dal primo momento ha offerto la propria disponibilità e collaborazione per il chiarimento dell’intera vicenda e della propria posizione e che tale disponibilità rimane intatta anche oggi.
- Che a seguito di un precedente reclamo ex art. 295 co. 5 c.p.p. il G.I.P., Dott. Ferdinando Bualtier de Mongeot, sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 2.8.06 in relazione al procedimento epigrafato nei confronti dell’Avv. Dolce Calogero, rilevato che in data odierna (4.8.06) il P.M. ha provveduto al dissequestro del conto corrente oggetto di domanda, dichiarava il non luogo a procedere sull’istanza;
- Che ad oggi, ne all’indagato Avv. Calogero Dolce, ne al difensore è stato notificato, da parte del P.M. nessun atto di dissequestro;
- Che l’Avv. Calogero Dolce ha saputo solo dalla propria banca che in data 24 o 25 agosto era stato notificato allo stesso Istituto di credito, Banca Antonveneta, ag. 1 di Palermo atto di dissequestro condizionato alla restituzione delle somme, equivalente al saldo totale sul conto corrente in favore dell’Unicredit (incredibile prelievo di somme prima di ogni accertamento di ogni responsabilità);
- Che tale atto non può essere considerato assolutamente dissequestro per come richiesto nel precedente reclamo, in quanto non solo il sequestro, a parte il difetto di notifica, se da un lato è stato eseguito, dall’altro addirittura si è tratta di una acquisizione di somme di denaro nella disponibilità dell’Avv. Calogero Dolce, senza alcuna motivazione e senza alcun provvedimento notificato all’interessato (anche ai fini di una eventuale impugnazione) e che quindi l’ordinanza del G.I.P. che parla di “dissequestro del conto corrente oggetto di domanda” non è assolutamente conforme a quanto poi statuito e posto in essere dal P.M. che di fatto ha tolto all’Avv. Calogero Dolce ogni disponibilità delle proprie somme di denaro.
- Il reclamo proposto precedentemente parlava in maniera chiara, esplicita e senza nessuna possibilità di interpretazione diversa di “dissequestro totale del conto corrente in oggetto” non di dissequestro parziale o condizionato e così pure l’ordinanza del G.I.P. che parla di dissequestro del conto corrente, non condizionato e non parziale.
- Che, fatto gravissimo, per quale si chiede che intervengano sia il Guardasigilli e sia il Consiglio Superiore della Magistratura, vi è stata una palese violazione del diritto della difesa, infatti, a richiesta del sottoscritto non è stato fornita alcuna copia degli atti in possesso del Pubblico Ministero Dott. Luca Ceccanti come da istanza del 20 giugno 2006 (conclusione delle indagini 17 gennaio e cioè in appena 15 giorni lavorativi, notifica dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari 16-20 giugno 2006) violando così in maniera abnorme i principi costituzionalmente garantiti alla difesa!
- Di fatto così ci si presenta in udienza ad Aosta, alla quale non potrò presenziare in quanto “OMISSIS”
- Di fatto non sono a conoscenza di alcun atto di indagine posto in essere dalla Procura di Aosta per le sue prese di posizione nei confronti del sottoscritto, sottoscritto già condannato a seguito di appena 15 giorni di indagini per fatti che, per la loro complessità di natura tecnica, richiederebbero un tempo notevolmente maggiore, come di fatto non sappiamo se il P.M. abbia aderito alle richieste istruttorie a seguito dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari e cioè, (si riporta fedelmente quanto richiesto con Istanza del 20 giugno 2006) “Che il P.M. procedente ponga in essere degli specifici atti di indagine e in particolare, tramite i propri consulenti di ufficio, rintracciare ed identificare con qualsiasi strumento, attraverso, a titolo di esempio, l’identificazione dell’IP, chi ha in effetti operato sul conto corrente del Sig. Long Bruno (ogni accesso ad internet lascia tracce univoche che portano senza dubbio al soggetto che ha avuto accesso al conto corrente del Sig. Bruno con relativa località geografica e utenza), questo atto di indagine è determinate al fine di escludere la responsabilità dell’Avv. Dolce;
- Copia dell’intero fascicolo da inviarsi all’Avv. Calogero Dolce, Via F. Turati, 11 – 90139 – Palermo, con elenco delle spese di cancelleria e spese postali.
- Disporre l’audizione del Sig. Long Bruno, come persona informata sui fatti al fine di verificare se lo stesso abbia fornito i propri dati di accesso al conto corrente online a terze persone e se del caso a chi e comunque prendere in esame la corrispondenza intrattenuta dal Sig. Long Bruno via posta elettronica, in caso di esito positivo, identificare chi ha inviato posta elettronica al Sig. Bruno e a chi il Sig. Bruno ha risposto fornendo i propri dati;
- Verificare, se dal traffico internet del Sig. Long Bruno, lo stesso abbia volontariamente, rispondendo a qualche email, avuto accesso a qualche sito internet “civetta” inserendo i propri dati, identificando, se del caso, il titolare dei siti visitati e delle email ricevute;”
- Ma vi è di più!!! Come si può attribuire ad un P.M. la possibilità di uccidere economicamente un soggetto indagato? Per quale motivo era necessario disporre il sequestro dell’unico conto corrente del sottoscritto? E per quale motivo mantenuto per quasi un anno quando bastava solo acquisire gli estratti conto? Il risultato è stato disastroso! Ovviamente perdita di ogni credibilità da parte del sottoscritto, revoca del beneficio del termine del mutuo acceso sulla mia prima unica casa fatta di anni e anni di sacrifici, è stata già avviata la procedura espropriativa immobiliare con decadenza del beneficio del termine, atto di pignoramento e istanza di vendita (le rate del mutuo era addebitate per condizione contrattuale sull’unico mio conto corrente sul quale non ho più potuto operare per quasi un anno);
- Così aldilà di una potenziale condanna (sicuramente ingiusta e fuori da ogni principio di diritto e da ogni logica)e o di una probabile assoluzione (i fatti portano solo a questa conclusione) mi ritrovo ad aver perso l’unico immobile, la prima casa, ripeto fatta di sacrifici enormi di una vita, per l’iniziativa abnorme del P.M. procedente senza che nessuna “ratio” esistesse in detto provvedimento, fra l’altro mai notificato!
In conclusione ci si rivolge a codesto Ecc.mo Tribunale di valutare l’esistenza di nullità insanabili poste in essere dalla Procura della Repubblica, disporre le seguenti attività dibattimentali, purtroppo ci si ripete, ma ciò acclarerebbe la mia totale estraneità ai fatti contestati poiché da me assolutamente non commessi e sono pronto a sostenere la mia totale innocenza giuridica, integrità morale e “condotta di vita esemplare” in qualsiasi sede, anche rivolgendomi alla Corte Europea per i diritti dell’uomo e comunque dandone il più ampio risalto, perché mai e poi mai il sottoscritto potrà accettare una sentenza di condanna sapendosi innocente, totalmente innocente e onesto cittadino, si chiede che il Tribunale:
1) nomini i propri consulenti di ufficio, al fine di rintracciare ed identificare con qualsiasi strumento, attraverso, a titolo di esempio, l’identificazione dell’IP, chi ha in effetti operato sul conto corrente del Sig. Long Bruno (ogni accesso ad internet lascia tracce univoche che portano senza dubbio al soggetto che ha avuto accesso al conto corrente del Sig. Bruno con relativa località geografica e utenza), questo atto di indagine è determinate al fine di escludere la responsabilità dell’Avv. Dolce;
2) Disporre l’audizione in sede di teste, sotto giuramento del Sig. Long Bruno, al fine di verificare se lo stesso abbia fornito i propri dati di accesso al conto corrente online a terze persone e se del caso a chi e comunque prendere in esame la corrispondenza intrattenuta dal Sig. Long Bruno via posta elettronica. In caso di esito positivo, identificare chi ha inviato posta elettronica al Sig. Bruno e a chi il Sig. Bruno ha risposto fornendo i propri dati;
3) Verificare, se dal traffico internet del Sig. Long Bruno e per mezzo di consulenti tecnici, lo stesso abbia volontariamente, rispondendo a qualche email, avuto accesso a qualche sito internet “civetta” inserendo i propri dati, identificando, se del caso, il titolare dei siti visitati e delle email ricevute;
In quanto al Consiglio Superiore della Magistratura, si chiede di appurare se il comportamento tenuto dal Pubblico Ministero, Dott. Luca Ceccanti, sia stato ineccepibile e aderente ai principi giuridici, costituzionali e alle norme procedurali, con particolare riferimento al sequestro del conto corrente del sottoscritto, alla mancata notifica di diversi atti decisivi per il diritto alla difesa,alla notifica a difensori nominati dallo stesso d’ufficio e non al proprio difensore nominato al momento della mia identificazione, al prelievo di somme di denaro dal mio conto corrente ancor prima dell’accertamento dell’eventuale ed inesistente mia responsabilità penale e di tutti i vizi, che portano a nullità insanabili, che vorrà ravvisare.
In quanto al Ministro della Giustizia, di disporre un’ispezione presso la Procura di Aosta alla luce di quanto sopra esposto e prendere le necessarie iniziative affinché un onesto e ripeterò anche mille volte onesto cittadino non venga massacrato e ucciso economicamente da iniziative che nessun senso avevano ai fini dell’indagini e di quant’altro vorrà adottare a seguito dell’ispezione ministeriale che vorrà disporre.
In quanto al Presidente della Repubblica, sia nella veste di Presidente del C.S.M. e sia come garante della Costituzione, si chiede di prendere le iniziative opportune affinché ciò non si debba mai più ripetere, il diritto alla casa è sacro, e nessuno può porre in essere atti pregiudizievoli di un diritto costituzionalmente garantito! La casa all’asta, perché impossibilitato a corrispondere le rate del mutuo, per non parlare delle utenze telefoniche, un piccolo prestito al consumo erano tutte addebitate con il sistema R.I.D. sul conto corrente, sul quale non mi è stato permesso di operare per circa un anno e comunque conto chiuso, una volta dissequestrato, dalla Banca Antonveneta in quanto non più cliente desiderabile poiché coinvolto in questa vicenda. Ovviamente a 44 anni, mi sarà impossibile ricomprare di nuovo un immobile.
Spero, che Lei, Ill’mo Presidente, si attivi affinché ciò non accada mai più e che non ci siano più persone che hanno un tale potere da distruggere chi ha impiegato anni a costruire onestamente qualcosa, semplicemente con un provvedimento immotivato e privo di ogni senso logico e giuridico.
Tutto ciò premesso, il sottoscritto spera e confida che l’Ecc.mo Tribunale Voglia aderire alle richieste di cui sopra solo al fine di appurare la verità, verità che porta univocamente e senza ombra di dubbio alla piena assoluzione del sottoscritto, si autorizza ed anzi si prega di darne pubblica lettura in udienza.
Confido che sia il Consiglio Superiore della Magistratura aderisca alle richieste sopra formulate, confido che il Presidente della Repubblica continui a garantire i principi costituzionalmente garantiti, quale diritto alla difesa e diritto alla casa.
Palermo, 14 maggio 2007
Avv. Calogero Dolce
Si allegano:
1) Stampa dell’email del 3 dicembre 2005 inviata dal Sig. Nick Ruthman all’Avv. Calogero Dolce;
2) Copia contratto sottoscritto dall’Avv. Calogero Dolce e il Sig. Nick Ruthman
3) Stampa dell’email del 21 dicembre 2005 inviata dal Sig. Nick Ruthman all’Avv. Calogero Dolce;
4) Frontespizio di nomina difensore d’ufficio, quando il sottoscritto disponeva già di un difensore di fiducia;
5) Richiesta copia dell’intero fascicolo (mai avuto alcun atto) e annesse richieste istruttorie di cui non si sa nulla;
6) “OMISSIS”;
7) “OMISSIS”;
8) Copia lettera di recesso del contratto di conto corrente da parte della Banca Antonveneta
9) Copia di Atto di Pignoramento Immobiliare