Studio Legale Dolce

 Avv. Calogero Dolce

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TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO

Sez. Esecuzioni Immobiliari

Dott. Giuseppe Sidoti

Proc. N. 428/2006 R.G.E.  promosso da Monacò Fabio c/Dolce Calogero

Ud. 15/01/2010

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Il sottoscritto Avv. Calogero Dolce, nato a Vicari il 14/05/1963 e residente in Palermo, Via F. Turati, n. 11 dove è al contempo elettivamente domiciliato, il quale si autoassiste, premesso:

-          che è in atto la procedura esecutiva immobiliare n. 428/2006 promossa da Monacò Fabio come in atti meglio specificata;

-          che altresì è in corso la procedura esecutiva immobiliare n. 90/2007 promossa Unicredit come in atti meglio specificata;

-          che entrambe le procedure riguardano lo stesso immobile e lo stesso debitore proprietario dell’immobile;

-          che sono stati notificati, al sottoscritto in data 21/12/2009 e 23/12/2009, biglietti di cancelleria avente ad oggetto la fissazione delle udienze relative al giuramento dei C.T.U. e più precisamente l’Arch. Renda Alberto per la data del 15/01/2010 per la procedura  n 428/06 e l’Arch. Bertolino Anna Maria per la data del 20/01/2010 per la procedura 90/2007;

-          che la duplicazione delle attività implica una lievitazione delle spese non indifferente e comunque implicherebbe un irragionevole dispendio di risorse economiche a carico del sottoscritto, si potrebbe arrivare al paradosso di veder nominati due delegati per la vendita e due vendite dello stesso immobile (cosa non auspicabile in quanto  intenzione dell’esponente pagare quanto dovuto ai debitori);

-          che sussistono altresì gravi e fondati motivi per sospendere la procedura esecutiva, che, in prima istanza, potrebbero non apparire correlati alla procedura stessa ma ne sono indubbiamente la causa e l’origine prima;

-          Infatti il sottoscritto è stato vittima di un grave errore giudiziario, indagato per truffa dalla Procura della Repubblica di Aosta, la quale aveva disposto il sequestro preventivo del conto corrente presso la allora Banca Antonveneta, oggi, Montepaschi di Siena,  sul quale la allora Abbey Bank a cui poi è subentrata la banca Unicredit, come stabilito dal contratto di mutuo, veniva pagata con rate mensili con il metodo di accredito sul conto corrente n. 11029U cs. R.I.D.. Ebbene su tale conto, in attivo, non ho potuto effettuare nessun prelevamento e nessun versamento così causando il mancato pagamento del mutuo, la decadenza del beneficio del termine e di conseguenza la procedura esecutiva immobiliare “de quo”. Per quanto riguarda la procedura n. 428/06 è conseguenza diretta della mancanza di liquidità in cui il sottoscritto si è trovato da un giorno all’altro, in ogni caso la vicenda è molto più dettagliata nel Ricorso alla Corte Europea per i Diritti dell’Uomo, allegato in copia alla presente istanza (All. n. 1);

-          Come conseguenza della sentenza, passata in giudicato il 29 dicembre 2008, assoluzione con la più ampia formula, per non aver commesso il fatto, anche su richiesta del Pubblico Ministero, il sottoscritto si è visto chiudere il conto corrente da parte dell’Istituto Bancario e la mancata restituzione del saldo attivo all’epoca sul proprio conto corrente e del quale non ho notizia;

-          Veniva proposto, come detto, Ricorso alla “Eurpean Court of Human Rights”, la quale, dopo i vari passaggi burocratici, mi si comunicava, come da lettera allegata, per mezzo della Referendaria della Seconda Sezione della Cancelleria della Corte,  che “…Il presente ricorso sarà portato all’esame della Corte quanto prima possibile…” invitandomi altresì “…di informare si sua iniziativa la Corte di ogni sviluppo significativo del caso in oggetto, fornendo copia di tutte le decisioni rilevanti delle autorità nazionali” (All. n. 2);

-          Appare evidente che la nomina dei C.T.U. e il loro relativo giuramento, nonché la fissazione di due diverse udienze, per il 15 ottobre 2010 per la procedura n. 428/06 e per il 5 novembre 2007 per la procedura n. 90/2007, sono fatti significativi che dovrò portare a conoscenza, unitamente all’istanza di anticipazione di udienza della Corte, allegata alla presente in copia, e dovrò informare della decisione della S.V. Ill.ma in ordine a detta istanza, decisione che premetto di rispettare nella duplice veste di cittadino e avvocato, ben comprendendo le facoltà e i limiti che la legge impone e il margine di discrezionalità sul quale si deve basare ogni operatore di Giustizia.

-          Altresì si sottolinea che l’operato del  Magistrato che ha disposto il sequestro del conto corrente e delle somme di denaro è attualmente al vaglio del Consiglio Superiore della Magistratura, come si evince sia dalla lettera inviatami il 24/05/07 dal Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica – Ufficio per gli Affari dell’Amministrazione della Giustizia dove fra l’altro mi viene comunicato “…le questioni rappresentate sono state sottoposte alla valutazione del Consiglio superiore della magistratura, sede propria per le determinazioni sulla condotta dei magistrati, con la raccomandazione di inviarLe direttamente notizie sul’esito della trattazione.” (Al.. n. 3) e ancora dalla missiva inviatami dal Segretario Generale del C.S.M., datata 09/04/09 All. n. 4);

-          Che il sottoscritto, contestualmente alla presente istanza ha inviato alla Corte Europea Istanza di anticipazione di udienza e/o istanza affinchè si adoperi, tramite il Cancelliere, per il bonario componimento così come previsto dalla procedura innanzi alla Corte Euroepa (All. n. 5);

-          In ogni caso, aldilà delle argomentazioni giuridiche, il sottoscritto fa presente che sta per avviare una capillare rete di informazione, mezzi di stampa, apertura di un sito internet (in fase di costruzione www.giustizianegata.com ) su questa vicenda che definire paradossale è un eufemismo, in nessun paese del mondo, neanche tra i più retrogradi sul rispetto dei diritti dei cittadini consentono che si debba espiare una pena, in questo caso l’esproprio della prima ed unica abitazione a seguito di un errore giudiziario e di una sentenza di assoluzione.

Tutto ciò premesso il sottoscritto, fa

ISTANZA DI SOSPENSIONE

In via principale chiede sospendere la procedura sino a quando non sarà emessa la decisione della Corte Europea per i Diritti dell’Uomo in ordine al ricorso n. 32962/09 Dolce c. Italia, richiesta risarcitoria basata sui fatti che hanno determinata la procedura esecutiva immobiliare di cui all’emarginato oggetto;

In via subordinata chiede sospendere la procedura esecutiva immobiliare sino a quando non sarà risolto, con un provvedimento che Ella vorrà emettere, l’incresciosa duplicazione delle procedure in essere.

Palermo 5 gennaio 2010

Con Osservanza

Avv. Calogero Dolce

 

Si Allegano:

1)      Copia del Ricorso alla Corte Europea per i diritti dell’uomo;

2)      Copia comunicazione della Corte Europea per la salvaguardia dei diritti umani relativamente al ricorso n. 32962/09 Dolce c. Italia;

3)      Missiva del 24/05/07 dal Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica – Ufficio per gli Affari dell’Amministrazione della Giustizia;

4)      Comunicazione inviata dal Segretario Generale del Consiglio Superiore della Magistratura. datata 09/04/09;

5)      Europea Istanza di anticipazione di udienza e/o istanza affinchè si adoperi, tramite il Cancelliere, per il bonario componimento così come previsto dalla procedura innanzi alla Corte Euroepa;